Art. 14
Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto
In vigore dal 12 dic 2006
Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto
1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:
a)
notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;
b)
se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
c)
deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
d)
deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
e)
notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;
f)
notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.
2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.
3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:
a)
un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:
i)
la forma di notifica,
e
ii)
la data in cui è stata effettuata,
e
iii)
se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,
oppure
b)
una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).
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