Art. 10

Modifica della domanda

In vigore dal 12 dic 2006
Modifica della domanda 1.   Se le condizioni di cui all' sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell'Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all', paragrafo 2. 2.   Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea conformemente all', per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. 3.   Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
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