Art. 7

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

In vigore dal 12 dic 2006
Domanda d'ingiunzione di pagamento europea 1.   La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I. 2.   Nella domanda sono indicati: a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda; b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese; c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine; d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti; e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda; f) i motivi della competenza giurisdizionale; e g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'. 3.   Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine. 4.   In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell' in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione. 5.   La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine. 6.   La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell', paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (7). Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari. Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.
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