Art. 17

Effetti della presentazione di un'opposizione

In vigore dal 12 dic 2006
Effetti della presentazione di un'opposizione 1.   Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all', paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario. 2.   Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine. 3.   Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.
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Effetti della presentazione di un'opposizione (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1896) — Testo vigente | Portale Normativo