Art. 21

Esecuzione

In vigore dal 12 dic 2006
Esecuzione 1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione. 2.   Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro: a) una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, e b) ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. 3.   Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.
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