Art. 23
Limitazione o sospensione dell'esecuzione
In vigore dal 12 dic 2006
Limitazione o sospensione dell'esecuzione
Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell', il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:
a)
limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi,
o
b)
subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo,
o
c)
in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
Storico versioni
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