Art. 23

Limitazione o sospensione dell'esecuzione

In vigore dal 12 dic 2006
Limitazione o sospensione dell'esecuzione Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell', il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto: a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
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