Art. 24
Assistenza legale
In vigore dal 12 dic 2006
Assistenza legale
La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:
a)
né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea,
b)
né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1896:oj#art-24