Art. 22
Rifiuto dell'esecuzione
In vigore dal 12 dic 2006
Rifiuto dell'esecuzione
1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:
a)
la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti,
e
b)
la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione,
e
c)
il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.
2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.
3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.
Storico versioni
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