Art. 25

Spese di giudizio

In vigore dal 12 dic 2006
Spese di giudizio 1.   Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell'opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro. 2.   Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1896:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo