Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 6 dic 2006
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l’elaborazione di un sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea coerente con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta. 2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di navigazione aerea prestati dai fornitori di servizi di traffico aereo designati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004 (regolamento sulla fornitura di servizi) e dai fornitori di servizi meteorologici, se designati a norma dell’, paragrafo 1, di detto regolamento per il traffico aereo generale all’interno delle regioni EUR e AFI dell’ICAO nelle quali gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea. 3.   Gli Stati membri possono altresì applicare il presente regolamento ai servizi di navigazione aerea forniti allo spazio aereo di loro responsabilità all’interno di altre regioni dell’ICAO, a condizione che ne informino la Commissione e gli altri Stati membri. 4.   Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento ai fornitori di servizi di navigazione aerea che hanno ricevuto l’autorizzazione a fornire servizi di navigazione aerea senza essere in possesso della certificazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento sulla fornitura di servizi. 5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai servizi di navigazione aerea forniti in aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno, indipendentemente dal peso massimo al decollo e dal numero di posti, i movimenti risultando dalla media della somma dei decolli e degli atterraggi nei tre anni precedenti. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese in proposito. La Commissione pubblica periodicamente un elenco aggiornato degli aeroporti esentati. 6.   Fatta salva l’applicazione dei principi di cui agli del regolamento sulla fornitura di servizi, gli Stati membri possono decidere di non calcolare le tariffe di terminale come stabilito all’ del presente regolamento e di non fissare coefficienti unitari per i terminali come stabilito all’ dello stesso, per quanto riguarda i servizi di navigazione aerea forniti presso aeroporti con meno di 150 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno, indipendentemente dal peso massimo al decollo e dal numero di posti, i movimenti risultando dalla media della somma dei decolli e degli atterraggi nei tre anni precedenti. Prima di adottare una siffatta decisione, gli Stati membri valutano in che misura sono realizzate le condizioni di cui all’allegato I, anche consultandosi con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo. La valutazione finale e la decisione degli Stati membri sono pubblicate e comunicate alla Commissione, con una motivazione completa delle conclusioni degli Stati membri, compreso l’esito della consultazione degli utenti.
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