Art. 9
Esenzione dalle tariffe di navigazione aerea
In vigore dal 6 dic 2006
Esenzione dalle tariffe di navigazione aerea
1. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta:
a)
i voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo al decollo autorizzato è inferiore a due tonnellate metriche;
b)
i voli misti VFR/IFR nelle zone di tariffazione nelle quali sono effettuati esclusivamente in VFR e dove non è riscossa alcuna tariffa per i voli VFR;
c)
i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, il monarca regnante e i suoi familiari diretti, i capi di Stato, i capi e i ministri del governo; in tutti i casi tale situazione deve essere debitamente comprovata dall’indicatore di stato nel piano di volo;
d)
i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall’organismo competente.
2. Gli Stati membri possono esonerare dalle tariffe di rotta:
a)
i voli militari effettuati dagli aeromobili militari di qualsiasi paese;
b)
i voli di addestramento effettuati esclusivamente al fine del conseguimento di una licenza o di un’abilitazione nel caso del personale navigante di condotta e ove ciò sia debitamente comprovato dall’indicatore di stato nel piano di volo; i voli devono essere effettuati esclusivamente all’interno dello spazio aereo dello Stato membro interessato; i voli non devono servire al trasporto di passeggeri o merci, né per il posizionamento o il trasporto dell’aeromobile;
c)
i voli effettuati esclusivamente al fine di verificare o collaudare apparecchiature utilizzate o che devono essere utilizzate come aiuti al suolo per la navigazione aerea, ad esclusione dei voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili interessati;
d)
i voli che terminano presso l’aeroporto dal quale l’aeromobile era decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;
e)
i voli VFR;
f)
i voli a fini umanitari autorizzati dall’organismo competente;
g)
i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.
3. Gli Stati membri possono esonerare dal pagamento delle tariffe di terminale i voli di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I costi sostenuti per i voli esonerati non sono presi in considerazione ai fini del calcolo dei coefficienti unitari.
Tali costi si compongono dei seguenti elementi:
a)
il costo dei voli VFR esonerati di cui all’, paragrafo 4; e
b)
i costi dei voli IFR esonerati, da calcolarsi come il prodotto dei costi sostenuti per i voli IFR moltiplicati per la percentuale delle unità di servizio esonerate rispetto al numero totale di unità di servizio; i costi sostenuti per i voli IFR sono pari ai costi totali meno il costo dei voli VFR.
Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di navigazione aerea siano rimborsati per i servizi forniti a voli esonerati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1794:oj#art-9