Art. 7
Ripartizione dei costi
In vigore dal 6 dic 2006
Ripartizione dei costi
1. I costi dei servizi, delle strutture e delle attività ai sensi dell’ sono ripartiti in modo trasparente tra le zone di tariffazione per le quali sono stati sostenuti.
Quando riguardano più zone di tariffazione, i costi sono ripartiti in modo proporzionale sulla base di una metodologia trasparente, come prescritto dall’.
2. I costi dei servizi di terminale sono relativi ai seguenti servizi:
a)
servizi di controllo dell’aerodromo, servizi di informazione sui voli in aerodromo, compresi i servizi di consulenza sul traffico aereo e i servizi di allarme;
b)
servizi di traffico aereo per l’avvicinamento e per la partenza di aeromobili entro una determinata distanza da un aeroporto sulla base delle esigenze operative;
c)
un'attribuzione adeguata di tutti gli altri componenti dei servizi di navigazione aerea, che rifletta una ripartizione proporzionata tra servizi in rotta e servizi di terminale.
3. Il costo dei servizi in rotta è relativo ai costi di cui al paragrafo 1, ad esclusione dei costi di cui al paragrafo 2.
4. Se sono concesse esenzioni per voli VFR a norma dell’, il fornitore di servizi di navigazione aerea individua separatamente i costi dei servizi di navigazione aerea forniti ai voli VFR e i costi dei servizi forniti ai voli IFR. Questi costi possono essere stabiliti attraverso un metodo basato sul costo marginale che tenga conto dei vantaggi derivanti ai voli IFR dai servizi forniti ai voli VFR.
Storico versioni
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