Art. 5

Servizi, strutture e attività ammissibili

In vigore dal 6 dic 2006
Servizi, strutture e attività ammissibili 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea di cui all’, paragrafi 2 e 4, fissano le spese sostenute per fornire i servizi di navigazione aerea in relazione alle strutture e ai servizi previsti e attuati ai sensi del piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO, regione europea, nelle zone di tariffazione che ricadono sotto la loro responsabilità. Tali costi comprendono le spese amministrative generali, le spese per la formazione, le spese per gli studi, le verifiche e prove nonché le spese per la ricerca e sviluppo collegata a questi servizi. 2.   Gli Stati membri possono fissare le spese che seguono, quando sono state sostenute in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea: a) le spese sostenute dalle autorità nazionali competenti; b) le spese sostenute dalle organizzazioni riconosciute di cui all’ del regolamento sulla fornitura di servizi; c) le spese derivanti dagli accordi internazionali. 3.   Fatte salve altre fonti di finanziamento, le spese per progetti destinati ad assistere categorie specifiche di utenti dello spazio aereo o fornitori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive per la navigazione aerea, la fornitura di servizi di navigazione aerea e l’utilizzo dello spazio aereo sono ammissibili secondo le modalità fissate con strumenti separati che dovranno essere adottati dal legislatore comunitario su proposta della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1794:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo