Art. 4

Fissazione di zone di tariffazione

In vigore dal 6 dic 2006
Fissazione di zone di tariffazione 1.   Gli Stati membri fissano zone di tariffazione all’interno dello spazio aereo che ricade sotto la loro responsabilità nelle quali sono forniti servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo. 2.   Le zone di tariffazione sono definite in modo coerente con le operazioni e i servizi di controllo del traffico aereo, previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo. 3.   Una zona di tariffazione di rotta si estende dal suolo fino ad includere lo spazio aereo superiore, fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di istituire una zona specifica per un’area terminale complessa, previa consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo. 4.   Se le zone di tariffazione si estendono sullo spazio aereo di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati stipulano gli accordi appropriati per assicurare la coerenza e l’uniformità di applicazione del presente regolamento allo spazio aereo interessato. Essi comunicano alla Commissione e a Eurocontrol gli accordi suddetti.
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Fissazione di zone di tariffazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1794) — Testo vigente | Portale Normativo