Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento quadro.
Valgono, inoltre, le seguenti definizioni. Si intende per:
a)
«utente di servizi di navigazione aerea»: l’operatore dell’aeromobile nel momento in cui è effettuato il volo, ovvero, se l’identità dell’operatore è sconosciuta, il proprietario dell’aeromobile, salvo che questi non dimostri quale altra persona lo fosse al momento;
b)
«rappresentante degli utenti dello spazio aereo»: ogni persona o soggetto giuridico che rappresenta gli interessi di una o più categorie di utenti dei servizi di navigazione aerea;
c)
«IFR»: le regole del volo strumentale, in base alla definizione contenuta nell’allegato 2 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 (decima edizione — luglio 2005);
d)
«VFR»: le regole del volo a vista, in base alla definizione contenuta nell’allegato 2 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 (decima edizione — luglio 2005);
e)
«zona di tariffazione di rotta»: un volume di spazio aereo per il quale sono fissati una base di calcolo delle tariffe unica e un unico coefficiente unitario;
f)
«zona di tariffazione di terminale»: un aeroporto o un gruppo di aeroporti per i quali sono fissati una base di calcolo delle tariffe unica e un unico coefficiente unitario;
g)
«trasporto aereo commerciale»: qualsiasi operazione di un aeromobile che comporti il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuata dietro compenso o mediante noleggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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