Art. 8

Trasparenza della base di calcolo delle tariffe

In vigore dal 6 dic 2006
Trasparenza della base di calcolo delle tariffe 1.   Fatto salvo l’ del regolamento sulla fornitura di servizi, gli Stati membri o i fornitori di servizi di navigazione aerea organizzano uno scambio d’informazioni sulle basi di calcolo delle tariffe, sugli investimenti previsti e sul traffico preventivato con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, se questi ultimi lo richiedono. In seguito, essi rendono disponibili, in modo trasparente, i loro costi rispettivi fissati in conformità dell’ per i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, la Commissione e, se del caso, Eurocontrol, almeno una volta all’anno. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono basate sulle tabelle e dettagliate modalità fissate nell’allegato II, ovvero nell’allegato III, parte 1, qualora uno Stato membro abbia preso la decisione di cui all’, paragrafo 6 o abbia indicato alla Commissione di esaminare la possibilità di prenderla.
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