Art. 14
Riscossione delle tariffe
In vigore dal 6 dic 2006
Riscossione delle tariffe
1. Gli Stati membri possono riscuotere le tariffe attraverso una tariffa unica per volo.
2. Gli utenti dei servizi di navigazione aerea pagano senza indugio e per intero tutte le tariffe di navigazione aerea.
3. Gli Stati membri garantiscano che siano applicate misure di esecuzione efficaci. Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire i servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.
Storico versioni
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