Art. 14

Riscossione delle tariffe

In vigore dal 6 dic 2006
Riscossione delle tariffe 1.   Gli Stati membri possono riscuotere le tariffe attraverso una tariffa unica per volo. 2.   Gli utenti dei servizi di navigazione aerea pagano senza indugio e per intero tutte le tariffe di navigazione aerea. 3.   Gli Stati membri garantiscano che siano applicate misure di esecuzione efficaci. Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire i servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.
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