Art. 12
Incentivi
In vigore dal 6 dic 2006
Incentivi
1. Gli Stati membri possono fissare o approvare sistemi di incentivi, applicati in modo non discriminatorio e trasparente, consistenti nella concessione di agevolazioni finanziarie o nell’imposizione di oneri finanziari, a sostegno di miglioramenti nella fornitura di servizi di navigazione aerea e che comportano un calcolo differente delle tariffe a norma dei paragrafi 2 e 3. Tali incentivi possono applicarsi ai fornitori di servizi di navigazione aerea e agli utenti dello spazio aereo.
2. Quando decide di applicare un sistema d’incentivi ai fornitori di servizi di navigazione aerea, uno Stato membro fissa preventivamente, a seguito della consultazione di cui all’, le condizioni per determinare il livello massimo del coefficiente unitario o dei ricavi per ogni anno su un periodo non superiore a cinque anni. Tali condizioni sono fissate con riferimento al livello previsto dei costi, compreso il costo del capitale, nel corso di tale periodo e possono anche fissare modulazioni finanziarie, al di sopra o al di sotto dei costi previsti, in funzione di particolari aspetti delle prestazioni del fornitore di servizi di navigazione aerea quali: efficienza, qualità del servizio, realizzazione di progetti specifici, raggiungimento di tappe importanti o di competenze, oppure di un livello di cooperazione con altri fornitori di servizi di navigazione aerea per tenere conto degli effetti di rete.
3. Quando decide di applicare un sistema d’incentivi, agli utenti dei servizi di navigazione aerea, uno Stato membro modula, a seguito della consultazione di cui all’, le tariffe che questi devono pagare per tenere conto delle attività realizzate da tali utenti per ottimizzare l’utilizzo dei servizi di navigazione aerea, ridurre i costi complessivi di tali servizi e accrescere la loro efficienza, in particolare degli sforzi per diminuire le tariffe legate alle apparecchiature di bordo che accrescono le capacità o per compensare i disagi derivanti dalla scelta di rotte meno affollate.
Questi sistemi di incentivi sono limitati nel tempo, negli importi e nell’ambito di applicazione. I risparmi stimati derivanti dai miglioramenti di efficienza a livello operativo devono almeno compensare il costo degli incentivi entro tempi ragionevoli. Tali sistemi sono soggetti a un riesame periodico con la partecipazione di rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.
4. Gli Stati membri che hanno istituito o autorizzato sistemi d’incentivi sorvegliano la corretta applicazione di tali sistemi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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