Art. 13

Fissazione di coefficienti unitari per le zone di tariffazione

In vigore dal 6 dic 2006
Fissazione di coefficienti unitari per le zone di tariffazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i coefficienti unitari siano fissati ogni anno per ogni zona di tariffazione su base annuale. Possono inoltre essere fissati preventivamente tassi unitari per ogni anno per un periodo non superiore a cinque anni. 2.   In caso di cambiamenti rilevanti e inattesi del traffico o dei costi, i coefficienti unitari possono essere modificati nel corso dell’anno. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e ad Eurocontrol, se del caso, i coefficienti unitari fissati per ciascuna zona di tariffazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1794:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fissazione di coefficienti unitari per le zone di tariffazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1794) — Testo vigente | Portale Normativo