Art. 13
Fissazione di coefficienti unitari per le zone di tariffazione
In vigore dal 6 dic 2006
Fissazione di coefficienti unitari per le zone di tariffazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i coefficienti unitari siano fissati ogni anno per ogni zona di tariffazione su base annuale. Possono inoltre essere fissati preventivamente tassi unitari per ogni anno per un periodo non superiore a cinque anni.
2. In caso di cambiamenti rilevanti e inattesi del traffico o dei costi, i coefficienti unitari possono essere modificati nel corso dell’anno.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e ad Eurocontrol, se del caso, i coefficienti unitari fissati per ciascuna zona di tariffazione.
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