Art. 5
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione
In vigore dal 15 nov 2006
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione
1. I prestatori di servizi di pagamento si assicurano che i trasferimenti di fondi siano corredati dei dati informativi completi relativi all’ordinante.
2. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica la completezza dei dati informativi relativi all’ordinante, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
3. Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se:
a)
l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE;
oppure
b)
l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell', paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.
4. Tuttavia, fatto salvo l', lettera c), della direttiva 2005/60/CE, nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica i dati informativi relativi a quest'ultimo soltanto per i trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, salvo che la transazione sia effettuata in più operazioni che risultano collegate e che insieme superano i 1 000 EUR.
5. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante conserva per cinque anni la registrazione dei dati informativi completi relativi all’ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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