Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 15 nov 2006
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nella Comunità.
2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, purché:
a)
il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;
e
b)
tali trasferimenti di fondi siano accompagnati da un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.
3. Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all', paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo della transazione superi i 1 000 EUR.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 EUR.
5. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
il beneficiario ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;
b)
i trasferimenti di fondi sono corredati di un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;
c)
il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.
6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:
a)
il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;
b)
il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;
c)
l'importo della transazione non superi 1 000 EUR.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.
7. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:
a)
in cui l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto;
b)
in cui esiste l'autorizzazione ad addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica;
c)
in cui sono utilizzati assegni troncati;
d)
ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi in uno Stato membro;
e)
in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1781:oj#art-3