Art. 9

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti

In vigore dal 15 nov 2006
Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti 1.   Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rispetta le pertinenti norme di legge o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e (CE) n. 881/2002, la direttiva 2005/60/CE e tutte le misure nazionali di attuazione. 2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
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