Art. 10
Valutazione in base ai rischi
In vigore dal 15 nov 2006
Valutazione in base ai rischi
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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