Art. 12
Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento
In vigore dal 15 nov 2006
Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento
I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante, da loro ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme a tale trasferimento.
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