Art. 12 · Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento

Art. 12

Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento

In vigore dal 15 nov 2006
Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante, da loro ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme a tale trasferimento.
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