Art. 14
Obblighi di cooperazione
In vigore dal 15 nov 2006
Obblighi di cooperazione
Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e le relative registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.
Fatto salvo il diritto penale nazionale e la tutela dei diritti fondamentali, le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare o individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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