Art. 16

Procedura di comitato

In vigore dal 15 nov 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE (di seguito «il comitato»). 2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo , sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento. Il periodo menzionato all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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