Art. 18

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

In vigore dal 15 nov 2006
Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro 1.   Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all' i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal diritto nazionale ed a formare oggetto di revisione esterna o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 EUR per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione. 2.   Gli Stati membri che fanno uso del presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui al paragrafo 1, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 3.   Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono di tale deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.
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