Art. 19
Clausola di revisione
In vigore dal 15 nov 2006
Clausola di revisione
1. Entro il 28 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che fornisce un'esauriente valutazione economica e giuridica dell'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di una proposta relativa alla sua modifica o abrogazione.
2. La relazione prende in rassegna in particolare:
a)
l'applicazione dell', alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa possibili abusi della moneta elettronica, quale definita all', paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, e di altri nuovi mezzi di pagamento a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; in presenza di un rischio di tali abusi la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento;
b)
l'applicazione dell' riguardo alle limitazioni tecniche suscettibili di impedire l'invio dei dati informativi completi relativi all'ordinante al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove risultasse possibile superare tali limitazioni tecniche alla luce di nuovi sviluppi nel settore dei pagamenti e tenendo conto dei relativi costi per i fornitori dei servizi di pagamento, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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