Art. 8

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante

In vigore dal 15 nov 2006
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Tale prestatore predispone procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante: a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nella Comunità, i dati informativi indicati all’; b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all’ordinante indicati all’ o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all’; c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante di cui all' solo nel trasferimento raggruppato, ma non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa.
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