Art. 6
Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità
In vigore dal 15 nov 2006
Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità
1. In deroga all’, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi stabiliti nella Comunità, i trasferimenti di fondi devono essere accompagnati soltanto dal numero di conto dell’ordinante o di un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.
2. Tuttavia, a richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante mette a sua disposizione i dati informativi completi relativi all’ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta.
Storico versioni
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