Art. 7
Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità
In vigore dal 15 nov 2006
Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità
1. Se il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori della Comunità, i trasferimenti di fondi sono accompagnati dai dati informativi completi relativi all’ordinante.
2. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel raggruppamento figurino tali dati informativi e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell’ordinante o di un codice unico d’identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1781:oj#art-7