Art. 15
Sanzioni e monitoraggio
In vigore dal 15 nov 2006
Sanzioni e monitoraggio
1. Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2007.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 entro il 14 dicembre 2007, indicando le autorità responsabili della loro applicazione, e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.
3. Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.
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