Art. 10 · Valutazione in base ai rischi

Art. 10

Valutazione in base ai rischi

In vigore dal 15 nov 2006
Valutazione in base ai rischi Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
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