Art. 9
Misure di esecuzione
In vigore dal 6 set 2006
Misure di esecuzione
Le misure di esecuzione del presente regolamento, incluse le disposizioni finalizzate a tener conto dei progressi economici e tecnici, sono determinate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali misure riguardano:
a)
l’adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti di merci per vie navigabili interne ();
b)
l’adeguamento delle definizioni e l’adozione di definizioni supplementari ();
c)
l’adeguamento del campo di applicazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati ();
d)
le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati ();
e)
le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat) ();
f)
lo sviluppo e la pubblicazione di prescrizioni e criteri metodologici ().
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1365:oj#art-9