Art. 9

Misure di esecuzione

In vigore dal 6 set 2006
Misure di esecuzione Le misure di esecuzione del presente regolamento, incluse le disposizioni finalizzate a tener conto dei progressi economici e tecnici, sono determinate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali misure riguardano: a) l’adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti di merci per vie navigabili interne (); b) l’adeguamento delle definizioni e l’adozione di definizioni supplementari (); c) l’adeguamento del campo di applicazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati (); d) le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati (); e) le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat) (); f) lo sviluppo e la pubblicazione di prescrizioni e criteri metodologici ().
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