Art. 3
Definizioni
In vigore dal 6 set 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«via navigabile interna»: uno specchio d’acqua, che non costituisce parte del mare, sul quale possono navigare imbarcazioni di portata lorda non inferiore a 50 tonnellate in condizioni di carico normale; con tale termine si intendono sia i fiumi e i laghi navigabili sia i canali navigabili;
b)
«imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri su vie navigabili interne;
c)
«nazionalità dell'imbarcazione»: il paese d'immatricolazione dell'imbarcazione per la navigazione interna.
Storico versioni
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Proeli:reg:2006:1365:oj#art-3