Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 set 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «via navigabile interna»: uno specchio d’acqua, che non costituisce parte del mare, sul quale possono navigare imbarcazioni di portata lorda non inferiore a 50 tonnellate in condizioni di carico normale; con tale termine si intendono sia i fiumi e i laghi navigabili sia i canali navigabili; b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri su vie navigabili interne; c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese d'immatricolazione dell'imbarcazione per la navigazione interna.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1365) — Testo vigente | Portale Normativo