Art. 5
Trasmissione dei dati
In vigore dal 6 set 2006
Trasmissione dei dati
1. Il primo periodo di osservazione inizia il 1o gennaio 2007. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.
2. Nel corso dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, il periodo consentito per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 può essere prorogato conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2. Il periodo massimo consentito per la trasmissione, compresa ogni proroga concessa, non deve essere superiore a otto mesi.
Le proroghe del periodo consentito per la trasmissione dei dati sono specificate nell’allegato G.
Storico versioni
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