Art. 4

Rilevazione dei dati

In vigore dal 6 set 2006
Rilevazione dei dati 1.   I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da A a D. 2.   Nel caso menzionato all’, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all’allegato E. 3.   Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all’allegato F.
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