Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 6 set 2006
Campo di applicazione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale.
2. Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all', paragrafo 1.
3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, gli Stati membri in cui non si registrano trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma il cui volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d’acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all', paragrafo 2.
4. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;
b)
ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;
c)
ai natanti utilizzati come traghetti;
d)
ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;
e)
ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;
f)
ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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