Art. 7

Qualità dei dati

In vigore dal 6 set 2006
Qualità dei dati 1.   La Commissione (Eurostat) sviluppa e pubblica, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi. 3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.
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