Art. 8

Relazione sull’applicazione

In vigore dal 6 set 2006
Relazione sull’applicazione Entro il 15 ottobre 2009 e previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a: a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per la Comunità, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche; b) valutare la qualità delle statistiche prodotte; c) individuare gli aspetti suscettibili di essere migliorati e qualsiasi modifica ritenuta necessaria alla luce dei risultati ottenuti.
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