Art. 14
Gestione concorrente
In vigore dal 11 lug 2006
Gestione concorrente
1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16), fatta salva l'assistenza tecnica di cui all' del presente regolamento.
Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:
a)
essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli ;
b)
essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli , in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli ;
c)
essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all', paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.
Storico versioni
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