Art. 82

Pagamento

In vigore dal 11 lug 2006
Pagamento 1.   Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013. Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue: a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo; b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo; c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo; d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo; e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo. 2.   L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento. Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.
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Pagamento (Art. 82 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo