Art. 80
Integrità dei pagamenti ai beneficiari
In vigore dal 11 lug 2006
Integrità dei pagamenti ai beneficiari
Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.
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