Art. 79
Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi
In vigore dal 11 lug 2006
Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi
1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.
2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1.
Storico versioni
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