Art. 80 · Integrità dei pagamenti ai beneficiari

Art. 80

Integrità dei pagamenti ai beneficiari

In vigore dal 11 lug 2006
Integrità dei pagamenti ai beneficiari Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.
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