Art. 13
Intervento proporzionale
In vigore dal 11 lug 2006
Intervento proporzionale
1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:
a)
alla scelta degli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera c),
b)
alla valutazione di cui agli ,
c)
ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all', lettere e) e f),
d)
ai rapporti di cui all',
sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.
2. Inoltre, nell' del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.
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