Art. 12
Livello territoriale dell'attuazione
In vigore dal 11 lug 2006
Livello territoriale dell'attuazione
L'attuazione dei programmi operativi di cui all' è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.
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