Art. 39

Calcolo del dazio addizionale all'importazione

In vigore dal 30 giu 2006
Calcolo del dazio addizionale all'importazione Se la differenza tra il prezzo limite di cui all' nel caso dei melassi o all' nel caso dei prodotti del settore dello zucchero e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata: a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero; b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo che supera il 10 %; c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b); d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c); e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).
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Calcolo del dazio addizionale all'importazione (Art. 39 Regolamento (UE) 2006/951) — Testo vigente | Portale Normativo