Art. 40
Sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione per i melassi
In vigore dal 30 giu 2006
Sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione per i melassi
Se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all', paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all', paragrafo 2.
Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato del melasso nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.
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